Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 ottobre 1967 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'articolo 6 della legge 14 novembre 1962, n. 1610, e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti iniziati nei dieci anni dalla sua entrata in vigore".
Testo in vigore dal 27 ottobre 1967 al 22 dicembre 2008
