Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1984 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271, sono prorogate per un ulteriore biennio. La misura massima delle assunzioni e' fissata in centottanta unita'. Nei limiti sopraindicati potranno essere disposti rinnovi annuali delle assunzioni gia' in atto. Le nuove assunzioni di personale straordinario avverranno, previo decreto dell'avvocato generale dello Stato, con l'osservanza dei criteri e modalita' di impostazione delle prove pratiche attitudinali gia' adottati con il precedente decreto emanato dall'avvocato generale dello Stato 1 luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'8 luglio 1982. Il termine iniziale e quello finale per la presentazione delle domande non potranno essere inferiori rispettivamente a quindici e trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
Testo in vigore dal 1 agosto 1984 al 22 dicembre 2008
