L'articolo 13 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e' sostituito dal seguente: "Art. 13. - 1. Il termine indicato nell'articolo 6, quarto comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, gia' prorogato con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1› marzo 1985, n. 42, contenente norme per la formazione di programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' differito al 31 dicembre 1989".
Testo vigente dal 14 febbraio 1989
