L'articolo 13 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, e' sostituito dal seguente: "Art. 13. - 1. Il termine indicato nell'articolo 6, quarto comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, gia' prorogato con il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1› marzo 1985, n. 42, contenente norme per la formazione di programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' differito al 31 dicembre 1989".

Testo vigente dal 14 febbraio 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-10;48~art10 · fonte su Normattiva