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Miscellanea
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
Legge 10 febbraio 1989, n. 48
- Aggiornato al
- 29 giugno 1990
- Articoli
- 22
- Versioni storiche
- 34
Capo I — Servizio meteorologico, servizio antincendi e nulla-osta provvisorio di prevenzione incendiartt. 1-6
- Art. 1senza rubrica
- Art. 2senza rubrica
- Art. 31. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1- bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre improrogabilmente dal 1 gennaio 1991
- Art. 41. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, è improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1990. 2. Entro lo stesso termine è consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni. 3. Limitatamente alla durata della proroga di cui al comma 1, i versamenti, eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relativi ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli
- Art. 5senza rubrica
- Art. 61. I nulla-osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1991, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi improrogabilmente fino al 30 giugno 1994. 2. La normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, deve essere emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, improrogabilmente entro il 31 dicembre 1990. Si osservano le disposizioni dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400
