E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato nell'articolo 1, comma 3, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativamente all'utilizzazione da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) dei fondi ancora disponibili per la realizzazione di immobili socialmente utili nelle Marche, di cui all'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Testo vigente dal 4 giugno 1990
