Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1990 l'attivita' ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, prorogati da ultimo dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 800 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalita' di cui al comma 1.

Testo vigente dal 4 giugno 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-05-31;128~art13 · fonte su Normattiva