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Al personale militare di cui all'articolo 1 e' attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di missione all'estero, di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, nella misura intera. Allo stesso personale viene, altresi', attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti. Al personale militare si applicano, altresi', le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 482. L'articolo 1 della legge 18 maggio 1982, n. 301, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Al personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie, per la difesa degli interessi esterni del Paese, e di contributo alla sicurezza internazionale, nel periodo di effettiva presenza nelle zone di intervento e per la durata dello stesso si applicano l'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e l'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi connessi all'impiego in dette zone o comunque derivanti da attivita' direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. Gli eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle ordinarie disponibilita' di bilancio dei Ministeri competenti".

Testo in vigore dal 23 dicembre 1997 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-12-18;439~art2 · fonte su Normattiva