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La lettera a) del primo comma dell'art. 25 della legge 19 marzo 1955, n. 160, e' cosi' sostituita: "a) fino a quando non sia espletata la prima sessione degli esami di abilitazione di cui alla legge 19 dicembre 1955, n. 1440, e non sia data attuazione all'art. 7 della legge stessa, hanno diritto a conferma nell'incarico gli insegnanti non abilitati che si trovino in servizio quali incaricati nelle scuole e negli istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica".

Testo in vigore dal 15 settembre 1956 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1036~artunico · fonte del testo