Art. 1 — Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72
Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, e' autorizzata la spesa di euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. All'articolo 1, comma 4, della legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo le parole: «da stipulare tra», sono inserite le seguenti: «il Ministero degli affari esteri,»;
- b)la parola: «sentiti» e' sostituita dalla seguente: «sentita»;
- c)le parole: «e il Ministero degli affari esteri» sono soppresse;
- d)dopo le parole: «Alla ripartizione delle somme stanziate provvede annualmente il Ministro per i beni e le attivita' culturali» sono aggiunte le seguenti: «, con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri». All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.550.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 3 agosto 2004
