All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora uno o piu' dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 4, comma 1, della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nei rispettivi ambiti, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo cui i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Testo vigente dal 4 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-21;149~art6 · fonte su Normattiva