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I commi primo e secondo dell'art. 14 della legge 2 gennaio 1940, n. 1, gia' sostituiti dall'art. 1 dell', legge 15 aprile 1942, n. 515, sono modificati nel modo seguente: "La Cassa depositi e prestiti, l'istituto nazionale delle assicurazioni ed il Banco di Sicilia sono autorizzati a concedere all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, per l'adempimento dei suoi compiti, mutui per un importo globale di un miliardo di lire, erogabile entro dodici anni, su richiesta dell'Ente stesso ed in misura variabile secondo le sue necessita' per importi non superiori, in ogni caso, a 250 milioni di lire in un solo esercizio finanziario. "La quota di 250 milioni di lire, eventualmente non assorbita nell'anno cui si riferisce, potra' essere utilizzata in quello successivo".
Testo in vigore dal 28 marzo 1950 al 22 dicembre 2008
