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Le norme degli articoli 6 e 10 del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818, e del relativo regolamento concernenti il periodo di riposo per le puerpere e i riposi per l'allattamento, sono applicabili anche alle donne impiegate in stabilimenti dello Stato o di altri Enti pubblici, in quanto ad esse non provvedano disposizioni ugualmente favorevoli di particolari leggi e regolamenti.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art16 · fonte del testo