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[1]Nell'esplicazione dei suoi compiti integrativi, l'Opera Nazionale ha la facolta':

  • a)di fondare istituzioni di assistenza materna, casse di maternita', opere ausiliarie dei brefotrofi per la tutela delle madri bisognose e abbandonate, che allattano la loro prole, ed altre istituzioni a favore della maternita' e dell'infanzia, la' dove l'assistenza risulti deficiente, o di promuoverne la fondazione;
  • b)di sovvenzionare le istituzioni che dispongano di inadeguate risorse patrimoniali;
  • c)di provvedere al coordinamento di tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza della maternita' e dell'infanzia indirizzandone le attivita' secondo i piu' urgenti bisogni della popolazione locale e promuovendo all'uopo la revisione dei relativi statuti e regolamenti e, nei riguardi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ogni altra riforma consentita dalle leggi in vigore.

[2]E' prescritto il parere dell'Opera Nazionale per provvedere sulle domande di erezione in Ente morale e su tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche per l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1926 al 11 maggio 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-12-10;2277~art6 · fonte del testo