Art. 2 (Approvazione)
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[1]La presente legge entra in vigore alle condizioni e nel termini previsti nel Protocollo di cui all'articolo precedente.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 10 giugno 1937 - Anno XV.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Ciano - Solmi
[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 14 luglio 1937 al 9 maggio 2025
