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[1]Il cittadino di uno degli Stati contraenti che si rifugia nel suo paese dopo aver perpetrato un reato nella giurisdizione dell'altro, potra' essere denunciato dalle autorita' dello Stato dove il reato fu commesso a quelle del paese di rifugio.
[2]La denuncia dovra' essere accompagnata da prove che le diano fondamento, essendo inteso che la persona processata e condannata e' sottoposta alla giustizia del proprio paese nei casi che lo stabiliscano le proprie leggi.
Testo in vigore dal 14 luglio 1937 al 9 maggio 2025
