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La naturalizzazione posteriore al compimento del reato sul quale e' fondata la richiesta di estradizione, non costituira' ostacolo alla consegna dell'imputato.

Testo in vigore dal 14 luglio 1937 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1055~art3 · fonte del testo