Quando la persona affetta da cecita' non e' in grado di apporre la firma, effettua la sottoscrizione con un segno di croce; se non puo' sottoscrivere neppure con il segno di croce, ne e' fatta menzione sul documento con la formula "impossibilitato a sottoscrivere". Nei casi previsti nel comma precedente il documento e' perfezionato con l'intervento e la sottoscrizione di due persone designate ai sensi dell'articolo 3.
Testo vigente dal 19 febbraio 1975
