L'ultimo comma dell'articolo 132 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "La sentenza emessa dal giudice collegiale e' sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore Se il presidente non puo' sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta da componente piu' anziano del collegio, purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se lo estensore non puo' sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento e' sufficiente la sottoscrizione del solo presidente purche' prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento".

Testo vigente dal 20 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;532~art6 · fonte su Normattiva