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I diplomati aspiranti al comando di navi mercantili, licenziati degli Istituti tecnici nautici negli anni scolastici dal 1936-37 al 1943-44, i quali contino almeno un anno di navigazione in servizio di coperta, su navi battenti bandiera italiana, durante il periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, e manchino in tutto o in parte del prescritto tirocinio di navigazione fuori del Mediterraneo per il conseguimento della, patente di capitano di lungo corso, possono far valere, in computo di tale tirocinio, la meta' della navigazione effettuata nel detto periodo bellico.

Testo in vigore dal 6 dicembre 1950 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1950-11-25;946~artunico · fonte del testo