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L'indennita' temporanea prevista dall'art. 16 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e i relativi assegni integrativi di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, e successive modificazioni, nonche' gli assegni di caropane previsti dal decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 770, e successive modificazioni, sono corrisposti per tutta la durata del ricovero dell'assicurato in casa di cura. L'assegno di cui all'art. 4 del citato decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, e successive modificazioni, e' del pari corrisposto per tutta la durata del ricovero dell'assicurato in casa di cura.

Testo in vigore dal 18 novembre 1950 al 28 marzo 1953

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-10-27;887~art1 · fonte del testo