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Il trattamento di cui al precedente art. 1 e' esteso ai maestri elementari e ai direttori didattici obbligatoriamente assicurati contro la tubercolosi ai sensi del regio decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 2202. La decorrenza delle prestazioni economiche di cui al comma precedente e' fissata dal giorno in cui cessa la corresponsione di qualsiasi emolumento da parte dell'Amministrazione dalla quale gli assicurati dipendono. L'art. 3 del regio decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 2202, e' abrogato.

Testo in vigore dal 18 novembre 1950 al 28 marzo 1953

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-10-27;887~art2 · fonte del testo