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Il pagamento della maggiorazione dell'indennita' temporanea per ogni figlio a carico degli assicurati per la tubercolosi, di cui all'art 16 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e' eseguito arrotondando a lira intera le frazioni superiori a 50 centesimi della misura giornaliera della maggiorazione stessa e trascurando le altre frazioni.

Testo in vigore dal 18 novembre 1950 al 28 marzo 1953

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-10-27;887~art4 · fonte del testo