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Provvedimenti a favore dei lavoratori assicurati per la tubercolosi

Art. 5

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La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo in vigore dal 18 novembre 1950 al 28 marzo 1953

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versione dal 18 novembre 1950versione dal 28 marzo 1953
1950oggi
  1. 28 marzo 1953 — oggiabrogatoper 74 anni
  2. 18 novembre 1950 — 28 marzo 1953testo originarioper 2 anni

urn:nir:stato:legge:1950-10-27;887~art5 · fonte del testo

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