L'indennita' giornaliera spettante ai lavoratori affetti da malattia di natura tubercolare assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e' corrisposta con le modalita' e secondo le procedure previste per le indennita' di malattia e di maternita' di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Testo vigente dal 18 marzo 1987
