L'indennita' giornaliera spettante ai lavoratori affetti da malattia di natura tubercolare assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e' corrisposta con le modalita' e secondo le procedure previste per le indennita' di malattia e di maternita' di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Testo vigente dal 18 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-04;88~art8 · fonte su Normattiva