L'assegno natalizio di cui alla legge 14 novembre 1963, n. 1540, e successive modifiche, e' corrisposto nel mese di dicembre nella misura pari a trenta giorni del trattamento economico previdenziale piu' favorevole erogato all'avente diritto nel corso di tale mese.

Testo vigente dal 18 marzo 1987

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1987-03-04;88~art7 · fonte su Normattiva