L'assegno natalizio di cui alla legge 14 novembre 1963, n. 1540, e successive modifiche, e' corrisposto nel mese di dicembre nella misura pari a trenta giorni del trattamento economico previdenziale piu' favorevole erogato all'avente diritto nel corso di tale mese.
Testo vigente dal 18 marzo 1987
