Il finanziamento dell'Associazione e' assicurato:

  • a)dalle quote associative annuali dovute dai soci e dagli altri proventi propri previsti dallo statuto sociale;
  • b)da una sovvenzione annua statale in misura da determinare annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro ed a carico dei fondi gia' in bilancio per contributi a favore di associazioni diverse per i fini di cui alla legge 19 aprile 1923, n. 850;
  • c)da un contributo finanziario continuativo di lire 50 mensili, da destinarsi al funzionamento degli uffici di assistenza dell'Associazione, che l'Associazione ha facolta' di imporre, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano di pensione di guerra o di assegno rinnovabile.

Testo vigente dal 9 novembre 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-10-23;1239~art6 · fonte del testo