L'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra hanno facolta' di imporre, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai congiunti dei caduti e dei dispersi in guerra e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra fruenti di pensione di guerra o di assegno rinnovabile, un contributo finanziario continuativo di lire cinquanta mensili, da destinarsi al funzionamento dei rispettivi uffici di assistenza.

Testo vigente dal 4 gennaio 1961

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urn:nir:stato:legge:1960-12-22;1598~art1 · fonte del testo