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L'Ente portuale Savona-Piemonte, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1697, ha facolta' di imporre e di riscuotere per anni quindici dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla misura massima di lire 15 per tonnellata metrica, una tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate nel bacino portuale di Savona-Vado. Tale tassa sara' accertata e riscossa con le modalita' gia' stabilite dall'art. 4 del citato decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1697.

Testo in vigore dal 6 dicembre 1950 al 6 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;943~art1 · fonte del testo