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L'Ente portuale provvede per la durata di quindici anni, a decorrere dal 1 luglio 1950, all'esercizio dell'illuminazione portuale ed alla pulizia delle calate del porto. I lavori per l'ordinaria manutenzione delle opere portuali formeranno oggetto di apposite convenzioni da stipulare fra l'Amministrazione dei lavori pubblici, di concerto con quella del tesoro e l'Ente portuale. Gli impegni assunti dal Provveditorato alle opere pubbliche della Liguria fino a tutto l'esercizio 1949-50, per i titoli di cui al presente articolo, rimarranno a carico dei relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in gestione a detto Provveditorato.

Testo in vigore dal 6 dicembre 1950 al 6 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;943~art2 · fonte del testo