Art. 27 — null
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[1]Il mutuo sara' commisurato all'importanza e capacita' del fabbricato distrutto o danneggiato, salve le modificazioni riconosciute necessarie per assicurarne la stabilita'. Volendo il proprietario dargli maggiore ampiezza ed importanza, il mutuo sara' concesso nella misura del valore, che aveva l'edificio danneggiato.
[2]Col regolamento, di cui all'art. 96, saranno stabilite le norme per la determinazione del valore della casa distrutta, del tipo da adottare e della somma occorrente per la sua ricostruzione.
Testo in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009
