Il comune di Milano corrispondera' ogni anno alla Fabbrica del Duomo per le esigenze della manutenzione e conservazione del monumento un contributo pari al gettito di una addizionale da sovrimporre all'imposta di famiglia nella misura di tre centesimi per ogni lira di imposta o all'imposta sul valore locativo nella misura di dieci centesimi per ogni lira d'imposta. Nei casi previsti dall'art. 110 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, l'addizionale all'imposta sul valore locativo sara' applicata nella stessa misura di centesimi dieci.

Testo vigente dal 7 marzo 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-02-23;99~artunico · fonte del testo