Il Comune e la Fabbrica del Duomo di Milano hanno facolta', di regolare, di comune accordo, tutto quanto attiene al trattamento delle quote indebite ed inesigibili, per la parte riflettente l'addizionale, anche concordando in una annua somma la quota dei rimborsi a carico della Fabbrica per gli anzidetti titoli, in misura pero' non eccedente il 10 per cento dell'ammontare dell'addizionale posta annualmente in riscossione.

Testo vigente dal 15 novembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-19;1163~art3 · fonte del testo