Nei confronti del personale docente che ha prestato o presta servizio presso le facolta' indicate nel precedente articolo 1 trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; a quest'ultimo fine, nei confronti di coloro i quali avranno superato il giudizio di idoneita' saranno applicate le disposizioni contenute nell'articolo 112 del medesimo decreto.

Testo vigente dal 16 marzo 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-03-10;71~art2 · fonte su Normattiva