Gli articoli 5 e 10 della legge 3 giugno 1955, n. 504, sono abrogati. La facolta' di economia e commercio e la sua sezione di lingue e letterature straniere (divenuta facolta' di lingue e letterature straniere con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, n. 823) dell'Universita' di Pisa sono, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge citata, statali a tutti gli effetti e senza soluzione di continuita', indipendentemente dalle vicende della convenzione di cui all'articolo 10 della legge medesima.

Testo vigente dal 16 marzo 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-03-10;71~art1 · fonte su Normattiva