Provvedimenti a favore delle nuove costruzioni

Art. 12 — Stanziamenti per il pagamento dei contributi

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Alla copertura dell'onere di 275 milioni afferente all'esercizio finanziario 1961-62 e di quello di lire 325 milioni relativo all'esercizio finanziario 1962-63, ai sensi dell'articolo precedente, si provvedera' con riduzione da fondo istituito, per gli stessi esercizi, nei corrispondenti stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1616~art12 · fonte su Normattiva