Provvedimenti a favore delle nuove costruzioni
Art. 13 — Regolamento di esecuzione
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Per le disposizioni di attuazione della presente legge sara' provveduto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti.
Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 22 dicembre 2008
