Provvedimenti a favore delle nuove costruzioni

Art. 2 — Natanti ammessi al contributo

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I natanti ai quali e' applicabile il disposto di cui al precedente articolo 1 sono i seguenti:

  • a)i rimorchiatori con potenza del motore, sull'asse, non inferiore a 100 cavalli;
  • b)le navi, con o senza propulsione meccanica, adibite al trasporto di merci, aventi una portata utile non inferiore a 100 tonnellate;
  • c)le navi con propulsione meccanica adibite al trasporto di persone in servizio pubblico di linea, con una capacita' di trasporto di almeno 100 viaggiatori;
  • d)i traghetti, per il trasporto di persone e veicoli, con o senza propulsione meccanica e con una capacita' di trasporto di almeno 5 tonnellate di portata utile. Detti natanti per beneficiare di tale contributo devono essere costruiti da cantieri nazionali, fra i quali hanno titolo di preferenza, a parita' di condizioni offerte al committente, quelli dislocati lungo la rete idroviaria interna. Sugli stessi natanti indicati nei paragrafi a), b), c) e d) del presente articolo puo' essere consentita l'installazione di motori usati, di produzione nazionale ed estera, nel qual caso il prezzo del motore e' escluso, ai fini dell'applicazione del medesimo beneficio di cui al precedente articolo 1, dal computo della spesa riconosciuta occorrente per la costruzione del relativo natante. La ripartizione del contributo sara' fatta in modo che non oltre un terzo sia destinato al naviglio per trasporto di persone.

Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1616~art2 · fonte del testo