Provvedimenti a favore delle nuove costruzioni

Art. 8 — Modalità di ammissione al contribuito statale

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Coloro che intendono avvalersi del disposto di cui al precedente articolo devono avanzare domanda al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, corredandola, nel termine di 180 giorni la data di presentazione, con un dettagliato progetto tecnico e finanziario. Nei limiti degli stanziamenti stabiliti dal primo comma dell'articolo 11 della presente legge, il Ministro per i trasporti, sentito il Comitato superiore della navigazione interna, decide sull'accoglimento o meno di tali domande in rapporto alle esigenze della navigazione interna nazionale, avuto riguardo alla zona portuale per la quale la nuova costruzione o l'installazione della nuova attrezzatura e' stata progettata. Il Ministro puo' promuovere e consentire, indicando le modalita' e i termini, raggruppamenti di richiedenti ai fini delle nuove costruzioni o attrezzature portuali destinate alla navigazione interna.

Testo in vigore dal 30 novembre 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1616~art8 · fonte su Normattiva