Ferma restando allo Stato la potesta' di effettuare i censimenti di qualunque specie e le altre statistiche generali o speciali, quando la regione Trentino-Alto Adige e le province di Trento e di Bolzano intendano effettuare censimenti particolari, indagini e rilevazioni statistiche proprie in settori di competenza legislativa ed amministrativa ad esse rispettivamente attribuite dallo statuto speciale di autonomia, ne concorderanno le modalita' con l'Istituto centrale di statistica.

Testo vigente dal 11 aprile 1972

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Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 139/1990

    Parametro
    26 marzo 1990

    Riuniti i giudizi: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dal titolo "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", sollevata, con…

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 81 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1972-03-11;118~art13 · fonte su Normattiva