Ai sensi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione, non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano la delega prevista all'articolo 7, primo comma, il procedimento di ripartizione previsto all'articolo 12, quarto comma, e l'attribuzione della potesta' prevista all'articolo 15, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308. Le quote dello stanziamento complessivo di cui allo articolo 27 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono devolute alle province autonome di Trento e di Bolzano a norma dell'articolo 78 dello statuto speciale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1972, n. 670.
Testo vigente dal 27 aprile 1983
