I presidenti delle giunte provinciali di Trento e di Bolzano sono delegati a provvedere al riconoscimento giuridico degli enti di cui all'articolo precedente, che esercitano la loro attivita' in settori non compresi nelle materie di competenza delle province medesime. Nell'esercizio del predetto potere i presidenti delle giunte provinciali si attengono alle direttive generali che possono essere emanate dal Governo.

Testo vigente dal 11 aprile 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-03-11;118~art18 · fonte su Normattiva