Ai fini degli articoli precedenti, l'Ente nazionale per le Tre Venezie, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fornira' alle amministrazioni delle province di Trento e Bolzano gli inventari dei beni immobili di proprieta' dell'Ente stesso esistenti nella regione Trentino-Alto Adige. A richiesta l'Ente nazionale per le Tre Venezie e' tenuto a fornire ogni altra scrittura, documentazione o notizia che le province di Trento e Bolzano ritenessero necessarie.

Testo vigente dal 11 aprile 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-03-11;118~art43 · fonte su Normattiva