Restano in vigore le disposizioni vigenti in materia di servizi di telecomunicazioni che non siano incompatibili con quelle della presente legge, nonche' quelle attributive di competenze, nella stessa materia, alla regione Trentino-Alto Adige, alla provincia di Trento e alla provincia di Bolzano, contenute nel testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e nelle relative norme di attuazione.

Testo vigente dal 17 aprile 1975

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 202/1976

    Illegittimità dichiarata
    28 luglio 1976

    Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale di una legge che si affermi conforme sul piano teorico al dettato costituzionale, sotto il profilo della violazione del dettato stesso nell'attuazione pratica.

    Art. 41 cost. · Art. 43 cost. · Art. 138 cost. · Art. 1 Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art48 · fonte su Normattiva