Per l'accertamento della spesa di cui al precedente art. 3, saranno considerati di massima:

  • a)la paga degli operai;
  • b)i premi pagati per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
  • c)l'equo utile dell'imprenditore, se la bonifica sia stata eseguita ad impresa. Nel caso di sminamento eseguito dal coltivatore diretto con mano d'opera familiare, questa va considerata, ai fini del presente articolo, come mano d'opera salariata.

Testo vigente dal 17 agosto 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-04-29;582~art5 · fonte del testo