Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946, terreni minati
Art. 5
Per l'accertamento della spesa di cui al precedente art. 3, saranno considerati di massima:
- a)la paga degli operai;
- b)i premi pagati per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- c)l'equo utile dell'imprenditore, se la bonifica sia stata eseguita ad impresa. Nel caso di sminamento eseguito dal coltivatore diretto con mano d'opera familiare, questa va considerata, ai fini del presente articolo, come mano d'opera salariata.
Testo vigente dal 17 agosto 1950
