Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946, terreni minati
Art. 4
Il concorso alla spesa previsto dalla presente legge non e' cumulabile con il risarcimento dei danni di guerra, in dipendenza del minamento, dal quale va detratto, ai sensi dell'art. 12 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.
Testo vigente dal 17 agosto 1950
