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Sono esenti da qualsiasi limitazione di impiego i seguenti combustibili, aventi le caratteristiche sottoindicate: combustibili gassosi (metano e simili); ((distillati di petrolio (kerosene, gasolio, ecc.) con contenuto in zolfo non superiore allo 0,3% in peso; fino al 30 giugno 1985 e' ammesso un contenuto in zolfo non superiore allo 0,5% in peso)); coke metallurgico e da gas, con contenuto in materie volatili fino al 2 per cento e contenuto in zolfo fino all'1 per cento; antracite e prodotti antracitosi con materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino al 2 per cento; legna e carbone di legna. La Commissione centrale di cui all'articolo 3, potra', successivamente all'entrata in vigore della presente legge, proporre l'esenzione da qualsiasi limitazione di eventuali prodotti combustibili che, a seguito di perfezionamenti tecnici, venissero ad acquisire caratteristiche analoghe a quelli indicati nel presente articolo. Le esenzioni proposte verranno disposte, ove ritenute giustificate, con decreto del Ministro per la sanita'.

Testo in vigore dal 4 luglio 1982 al 30 luglio 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;615~art12 · fonte su Normattiva