Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 febbraio 1993 al 29 aprile 2006. Leggi il testo vigente →

I contenuti di zolfo riportati nei precedenti articoli 12 e 13 si intendono riferiti anche ai distillati di petrolio destinati ad usi diversi da quelli per il funzionamento degli impianti termici. Le disposizioni di cui al precedente art. 14 si applicano anche all'impiego di distillati di petrolio per usi diversi da quelli per il funzionamento degli impianti termici. I commi precedenti non si applicano ai distillati di petrolio: impiegati nelle centrali elettriche; impiegati per le navi adibite alla navigazione marittima; contenuti nei serbatoi di carburante dei battelli adibiti alla navigazione interna e dei veicoli a motore al momento del loro ingresso nel territorio nazionale. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

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Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ha disposto (con l'art. 231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento. Successivamente l'avviso di rettifica in G.U. 09/02/1993, n. 32, nel modificare il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha disposto che tale abrogazione deve intendersi limitata al Capo VI.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1993 al 29 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-07-13;615~art14bis · fonte su Normattiva