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Gli accertamenti delle infrazioni di cui al precedente articolo 22 sono demandati ai funzionari, agli ufficiali e agli agenti di cui all'articolo 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Testo in vigore dal 13 agosto 1966 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;615~art23 · fonte su Normattiva