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[1]Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento nei Comuni dell'Italia centro-settentrionale si dovra' procedere al censimento di tutti gli impianti termici di cui all'articolo 8, nonche' degli stabilimenti industriali di cui all'articolo 20. Il censimento sara' effettuato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco in collaborazione con le singole Amministrazioni comunali; in tale sede dovra' accertarsi la conformita' dei predetti impianti alle disposizioni del regolamento di esecuzione e la loro rispondenza alle norme di sicurezza ai fini della prevenzione incendi emanate dal Ministro per l'interno. Qualora i predetti impianti siano riscontrati non conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione, il comando provinciale dei vigili del fuoco notifichera' agli interessati le modifiche e gli adattamenti ritenuti necessari, nonche' il termine entro il quale dovranno essere effettuati. Trascorso tale termine senza che gli interessati abbiano provveduto, gli impianti non potranno piu' essere usati. Si applicano ai contravventori le pene previste dall'ultimo comma dell'articolo 10.

[2]4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

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Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ha disposto (con l'art. 231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento. Successivamente l'avviso di rettifica in G.U. 09/02/1993, n. 32, nel modificare il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha disposto che tale abrogazione deve intendersi limitata al Capo VI.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1993 al 29 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-07-13;615~art27 · fonte su Normattiva