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Presso il Ministero della sanita' e' istituita una Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, cosi' composta: dal direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanita', che la presiede; dal direttore generale e dall'ispettore generale capo dei servizi antincendi e di protezione civile del Ministero dell'interno; dal direttore generale dell'urbanistica ed opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici; dal direttore generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria; dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria; dal direttore generale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti; dal presidente della seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; dal capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro; dal capo dei laboratori di chimica e dal capo dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanita'; da un rappresentante del Consiglio superiore di sanita', scelto fra i docenti universitari d'igiene; da un rappresentante del Ministero per la ricerca scentifica scelto fra docenti universitari di chimica-fisica o chimica industriale; da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali; da un esperto di meteorologia; da un rappresentante dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione; da un rappresentante della Stazione sperimentale dei combustibili; da un rappresentante dell'Associazione termotecnica italiana. Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanita', di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata. La Commissione, per l'esame di determinati problemi, puo' avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e puo' sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate. Ai componenti della Commissione centrale spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
4Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ha disposto (con l'art. 231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento. Successivamente l'avviso di rettifica in G.U. 09/02/1993, n. 32, nel modificare il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha disposto che tale abrogazione deve intendersi limitata al Capo VI.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1993 al 29 aprile 2006
