Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 febbraio 1993 al 29 aprile 2006. Leggi il testo vigente →

Presso il Ministero della sanita' e' istituita una Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, cosi' composta: dal direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanita', che la presiede; dal direttore generale e dall'ispettore generale capo dei servizi antincendi e di protezione civile del Ministero dell'interno; dal direttore generale dell'urbanistica ed opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici; dal direttore generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria; dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria; dal direttore generale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti; dal presidente della seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; dal capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro; dal capo dei laboratori di chimica e dal capo dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanita'; da un rappresentante del Consiglio superiore di sanita', scelto fra i docenti universitari d'igiene; da un rappresentante del Ministero per la ricerca scentifica scelto fra docenti universitari di chimica-fisica o chimica industriale; da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali; da un esperto di meteorologia; da un rappresentante dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione; da un rappresentante della Stazione sperimentale dei combustibili; da un rappresentante dell'Associazione termotecnica italiana. Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanita', di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata. La Commissione, per l'esame di determinati problemi, puo' avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e puo' sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate. Ai componenti della Commissione centrale spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

4

Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ha disposto (con l'art. 231, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento. Successivamente l'avviso di rettifica in G.U. 09/02/1993, n. 32, nel modificare il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ha disposto che tale abrogazione deve intendersi limitata al Capo VI.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1993 al 29 aprile 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-07-13;615~art3 · fonte su Normattiva